| 6 |
La L. 177/2024 ha parzialmente modificato le precedenti disposizioni relative ai monopattini: possono circolare solo nei centri abitati - sono obbligatori il casco per tutti i conducenti, il contrassegno di identificazione e la copertura assicurativa |
|
| 8/14 |
La L. 177/2024 ha introdotto o modificato alcune “Definizioni” (artt. 2-3 cds), tra cui: - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi. - Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, idonea a favorire la circolazione dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile l’inserimento di una pista ciclabile. - Zona ciclabile: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione con priorità per i velocipedi, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. - Zona di attestamento ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato all’accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera. La prima striscia trasversale continua, nel senso di marcia, indica il limite prima del quale i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l’obbligo di fermarsi mentre la seconda striscia indica il limite per i soli velocipedi, ai fini del rispetto delle prescrizioni semaforiche. |
|
| 43 |
Il segnale 71 si riferisce alla macchine agricole. I quadricicli possono essere omologati sia come quadricicli stradali, sia ad uso agricolo (targa gialla). In quest’ultimo caso, quindi, il segnale 71 vieta il transito anche a tali veicoli |
|
| 50 |
I segnali 110 – 111 – 112 – 113 si riferiscono alla circolazione ciclabile. Il cds modificato dalla L. 177 stabilisce che la “corsia ciclabile” sia idonea a favorire la circolazione dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia. Pertanto la corsia ciclabile non si può definire come riservata alle biciclette. |
|
| 99 |
e Il cds modificato dalla L. 177 ha aggravato la sanzione per superamento dei limiti di velocità di oltre 10 |
|
| 178 |
km/h e di non oltre 80 km/h, all’interno dei centri abitati, nell’arco di un anno: è stata aggiunta per recidiva la sospensione della patente da 15 a 30 giorni, che quindi è prevista anche per superamento di oltre 10 km/h |
|
| 105 |
Il cds modificato dalla L. 177 stabilisce che la disposizione secondo cui i veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata non si applica ai velocipedi nelle zone di attestamento ciclabili, nelle strade urbane ciclabili e nelle zone ciclabili, in cui i velocipedi possono occupare qualunque posizione sulla carreggiata. Nelle corsie ciclabili i velocipedi devono occupare la parte più esterna della corsia. |
|
| 133 |
Il cds modificato dalla L. 177 stabilisce che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico solo se condotti da un soggetto maggiorenne. |
|
| 159 |
Dal 1° settembre 2024 è entrata in vigore la normativa UNIECE R129 (i-Size) che classifica i seggiolini in base all’altezza del bambino, non a statura e peso |
|
| 167 |
Con patente B si possono guidare autocarri di massa massima autorizzata anche oltre 3500 kg ma non oltre 4250 kg, se alimentati con combustibili alternativi (idrogeno, gpl, gas naturale GNC o GNL, elettrici). In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni |
|
| 173 |
Il cds modificato dalla L. 177 stabilisce che – a decorrere dal 14.12.2024 - ai titolari di patente B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, si applica l’ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW. 178/179/ La L. 177 ha modificato sia l’art. 186 cds (Guida sotto l’influenza dell’alcool) sia l’art. 187, compreso il |
|
| 180 |
titolo: da “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti" a “Guida dopo l’assunzione di stupefacenti”. |
|
| 195 |
e dispositivi analoghi che comportano anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, è punita con specifiche sanzioni di maggiore gravità rispetto alle disposizioni precedenti. - È stata introdotta la sospensione della patente anche a seguito della prima violazione - Si aggiunge la sospensione breve della patente per chi ha meno di 20 punti - Anche la sottrazione di punti è aumentata: 8 punti per mancato uso di lenti o determinati apparecchi, 10 punti per utilizzo di apparecchi durante la guida. |
|
| 196 |
L’art. 186 cds punisce chi guida in stato di ebbrezza, prevedendo sanzioni modulate in base al tasso alcolemico rilevato. Le nuove disposizioni introdotte dalla L. 177/2024 si focalizzano sulla prevenzione. Pertanto, in caso di condanna per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l e con tasso superiore a 1,5 g/l, si aggiungono le prescrizioni dei codici unionali, da applicare alla patente in occasione della revisione obbligatoria: - 68 “niente alcool”, cioè obbligo di mantenere un tasso alcolemico pari a zero - 69 “veicolo dotato di alcolock”, cioè obbligo di installazione del dispositivo che impedisce l’avvio del veicolo se il conducente ha tasso alcolemico superiore a 0 g/l. |
|
| 197/198 |
L’art. 187 cds è stato notevolmente modificato dalla L.177/2024, ridefinendo il reato e le procedure di accertamento. - Il titolo dell’articolo è “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti” - Il reato pertanto consiste nella positività agli accertamenti tossicologici, indipendentemente dall’alterazione durante la guida. - Gli accertamenti qualitativi effettuati con tamponi salivari da parte delle Forze dell’Ordine, con le recenti modifiche del cds, consentono l’immediata applicazione di sanzioni e il ritiro cautelare della patente per un massimo di 10 giorni, anche in attesa degli accertamenti analitici. - È stato introdotto un inasprimento delle sanzioni. - Sono previste ulteriori pesanti sanzioni per conducenti privi di patente (es. i minori di 21 anni non potranno conseguire la patente fino ai 24 anni). |
|
| 204 |
Dal 23 dicembre 2023 l’obbligo della assicurazione RCA è esteso anche ai veicoli a motore e ai rimorchi sia fermi che in movimento in aree private. |
|